Autorizzazioni amministrative per piccole opere

Ultima modifica 11 gennaio 2021

I seguenti interventi di modesta rilevanza urbanistica rientrano nella categoria convenzionalmente definita delle "Piccole Opere" e sono soggetti al semplice rilascio da parte dell'Ufficio Tecnico di Permesso di costruire a procedura semplificata:

Permesso di costruire a procedura semplificata

Realizzazione di edicole e di monumenti all' interno dei civici cimiteri

Montaggio di gazebi prefabbricati in legno o in ferro di modeste dimensioni: superficie non superiore a 9 mq, altezza non superiore a 2,40 mt, manti di copertura in tessuto o teli di plastica o pannelli leggeri di legno, distanza dai confini non inferiore a 5,00 mt, salvo assenso del confinante

Realizzazione o semplice posa in opera di piccoli manufatti, anche prefabbricati, con altezza esterna non superiore a 1,50 mt, quali armadi per contatori, casette per il gioco dei bimbi, ripostigli per attrezzi, legnaie prefabbricate, canili ecc, purchè con Slp non superiore ai 4 mq e privi di qualsiasi requisito di abitabilità

Posa in opera di vetrine, vetrinette, bacheche a altre sovrastrutture in genere da appendere o accostare alle fronti di edifici visibili da spazi pubblici o aperti al transito

Posa in opera di insegne e di targhe

Posa in opera di cartellonistica murale o a struttura autoportante

Tinteggiature esterne di nuovi edifici o modifiche di colore degli edifici esistenti

Decorazioni e pitture murali

Applicazione di inferriate, infissi e serramenti

Posa in opera di tende da sole, qualora relative a costruzioni condominaili ovvero aggettanti su suolo pubblico

Realizzazione o posa in opera nei giardini e nei cortili privati di pavimentazioni, fontane, vere da pozzo, piscine smontabili, voliere, barbecue o strutture analoghe

Installazione di antenne televisive paraboliche, di pannelli solari, di impianti di condizionamento, canne fumarie e strutture analoghe visibili dallo spazio pubblico

Realizzazione o posa in opera di cabine telefoniche, pensiline, chioschi e strutture analoghe

Posa in opera, anche a titolo precario, su suolo pubblico o privato aperto all'uso pubblico di oggetti di arredo urbano quali recinzioni, pedane, ombrelloni, sedie e tavolini, vasi, fioriere, reggi-biciclette o altro

Autorizzazioni a manomettere suolo pubblico o privato di uso pubblico per la realizzazione di servizi tecnologici

Abbattimento di alberature ad alto e medio fusto su tutto il territorio

Operazioni di governo a ceduo degli alberi, dei filari, delle siepi e vegetazione riportate lungo i corsi d'acqua tutelati dal D.Lgs. 490/99 (già L. 431/85 "Galasso")

Le "Piccole Opere", in quanto non costituenti costruzioni ai fini urbanistici, non sono soggette alle verifiche degli indici e parametri edilizi ed urbanistici, salvo per quanto esplicitamene sopraindicato, e sono soggette al parere della Commissione Edilizia solamente qualora l'Ufficio competente per l'istruttoria ne rilevi un significativo impatto sul paesaggio urbano.

La domanda di realizzazione è accompagnata da progetto non necessariamente soggetto a firma di un tecnico abilitato, dovrà essere corredata da quanto all'occorrenza indispensabile per una completa comprensione dell'opera proposta (fotografie, relazione, elaborati grafici anche sommari, localizzazione planimetrica, indicazione dimensioni, materiali, finiture, colorazioni, ecc).

E' fatta salva la preventiva acquisizione delle specifiche autorizzazioni richieste dal D.Lgs. 490/99 per gli immobili sogetti a tutela ambientale e/o monumentale, e dal Codice della Strada e relativo Regolamento, per gli interventi da realizzare in fascia di rispetto stradale.

Nel caso di interventi su prospetti di fabbricati a carattere condominiale dovrà essere prdotta deliberazione preventiva di assenso, assunta dall'Assemblea Condominiale.

L'Autorizzazione Amministrativa per Piccole Opere è valida un anno dalla data del rilascio. Trascorso inutilmente tale termine, la richiesta andrà, se necessario, rinnovata. L'Autorizzazione si intende sempre rilasciata a titolo precario ed è pertanto in ogni momento revocabile per ragioni di decoro, di sicurezza o per l'intervento di nuove disposizioni normative in materia.

L'esecuzione di interventi in difformità o in mancanza di Autorizzazione Amministrativa è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.


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