Dichiarazioni, Versamente e detrazioni (anno 2010 AGGIORNARE!!)

Ultima modifica 4 aprile 2017

Presentazione della Dichiarazione ICI
Aliquote anno 2011 - Detrazioni - Versamento dell'imposta
Dichiarazione per l'anno 2010

Aliquote ICI

A seguito del Decreto Legge del 27/05/2008 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008)  "A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo".
"Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992".
A titolo esemplificativo rientrano in questa tipologia:

  • Unità immobiliare e le pertineze annesse, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi, persone fisiche residenti nel Comune;
  • unità immobiliare e pertinenza annessa, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e non possiede altra abitazione principale nel comune;
  • unità immobiliare e pertinenze annesse, concessa in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta e collaterale, residenti nel Comune, che la utilizzino come abitazione principale (vedi condizioni artl 10 Regolamento Comunale ICI) - resta l'obbligo di comunicare al comune l'inizio della cessione in uso gratuito.

scarica i file: Dichiarazione uso gratuito

Il Comune di Castelverde, per l'anno 2011, ha deliberato le seguenti aliquote:

5,5 per mille INDIFFERENZIATA

Detrazioni d'imposta

Detrazione di Euro 103,29

  • Spetta per l'abitazione principale del soggetto passivo, limitatamente alle unità immobilari rientranti nella categoria A1 - A8 - A9, rapportata al numero dei mesi in cui perdura tale utilizzo; se più comproprietari o contitolari utilizzano las tessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. La detrazione si estende alla pertinenza dell'abitazione principale.

Versamenti

  • Il versamento dell'ICI può essere effettuato in due rate o in unica soluzione.
  • L'importo finale in euro da corrispondere al Comune deve essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro in eccesso se la frazione è superiore a detto importo.
  • I versamenti devono tener conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso del 2010.

Prima rata: deve essere versata entro il 16 giugno 2011
Seconda rata: deve essere versata entro il 16 dicembre 2011

Versamento in unica soluzione: entro il 16 giugno 2011

  • E' consentito il versamento dovuto per l'intero anno in unica soluzione entro il 16 giugno 2011. Per il calcolo dell'imposta dovuta, si applicano l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno in corso. In tal caso vanno barrate le caselle "acconto" e "saldo" nell'apposito bollettino di vesramento. Il versamento non è dovuto se l'imposta è pari o inferiore a € 12,00.

I versamenti cumulativi per tutti gli immobili, posseduti da ogni contribuente nel Comune di Castelverde, vanno effettuati su C/C postale n. 88662465 intestato a: Equitalia SPA - Esatri - Castelverde - Cr - ICI utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale, inviati direttamente dall'Agente della Riscossione per agevolare il pagamento e comunque reperibili presso gli sportelli di quest'ultimo, presso gli uffici postali e presso il Servizio Tributi - Ufficio ICI del Comune.

Sarà possibile effettuare il versamento:

  • presso gli sportelli dell'Agente Riscossore
  • presso tutti gli uffici postali;
  • presso gli sportelli delle banche convenzionate;
  • tramite modello "F24"

Dichiarazione ICI per l'anno 2010

La novità in materia di ICI
A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell'anno 2010 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussite il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
La dichiarazione ICI relativa all'anno 2010, redatta su apposito modello ministeriale, deve essere presentata, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2010 (tra il 2 maggio ed il 31 luglio 2011), al Comune o essere spedita, in busta a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune - Servizio Tributi - Ufficio ICI - piazza Municipio 23, 26022 Castelverde.

Per le successioni aperte a partire dal 25.10.2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI (Art. 15, comma 2, L. 18/10/2001 n. 383).


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