Informazioni IMU

Ultima modifica 3 luglio 2024

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Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

Nota bene:

  • L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • L'imposta municipale propria non si applica altresì:
    1) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
    2) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
    3) Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
    4) All'unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concessa in locazione, dal personale di servizio appartenente alle forze armate, alle forze di polizia , al corpo nazionale dei vigili del fuoco al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011. Al Comune dovrà invece essere versata la eventuale differenza fra l'aliquota deliberata e quella statale (0,76 per cento).

Per il versamento dell'imposta sul Gruppo catastale D si dovranno utilizzare i nuovi Codici Tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune

Dichiarazione e calcolo

Dalla pagina dedicata è possibile accedere alle varie funzioni di calcolo, al modello F24 editabile e al ravvedimento in caso di ritardato versamento. Vi sono inoltre utili istruzioni generali.
Per ogni immobile basterà inserire la rendita catastale, la percentuale ed i mesi di possesso, eventuali detrazioni per figli ed i contitolari conviventi.
Al termine del calcolo è possibile stampare il prospetto e conservarlo in formato cartaceo o pdf.
Nel caso in cui il calcolo fosse effettuato nei giorni successivi alla scadenza, sarà calcolato in automatico il ravvedimento operoso.

Se non conosci i dati catastali dei tuoi immobili, cercali sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Versamento IMU

Il versamento può essere effettuato presso tutti gli istituti di credito e gli uffici postali utilizzando il Mod. F24 con le seguenti scadenze:

  • acconto entro il 16 giugno
  • saldo entro il 16 dicembre

Codici tributo da inserire nel modello F24

Codice ente Castelverde: B129

Codici contributo

  • 3912 "IMU abitazione principale e pertinenze - COMUNE"
  • 3913 "IMU fabbricati rurali uso strumentale - COMUNE"
  • 3914 "IMU terreni agricoli - COMUNE"
  • 3916 "IMU aree edificabili - COMUNE"
  • 3918 "IMU altri fabbricati - COMUNE"
  • 3925 "IMU fabbricati D - STATO"
  • 3930 "IMU fabbricati D - INCREMENTO COMUNE"

 

REGOLAMENTI E ALIQUOTE

 

Importo minimo di versamento

  • Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 10,00 annui.

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