Iscrizione Albo Giudici Popolari

Ultima modifica 16 maggio 2017

L'iscirizione all'Albo dei Giudici popolari è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'Assise (1° grado) e la corte d'Assise d'Appello (2° grado).

L'iscrizione può essere volontaria o d'ufficio.
L'iscrizione d'ufficio avviene nel caso in cui la Corte non abbia sufficienti iscritti volontari. In questo caso, infatti, la Corte può richiedere al Comune un elenco dei residenti nel Comune che posseggono i requisiti previsti dalla legge e che quindi possono essere chiamati a svolgere il compito di giudice popolare.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo:

  • cittadinanza italiana
  • età compresa tra i 30 ed i 65 anni
  • essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (per la Corte d'Assise di 1° grado)
  • essere in possesso del diploma di scuola media superiore (per la Corte d'Assise di 2° grado)

Sono comunque esclusi dall'ufficio di Giudice Popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziari;
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
  • i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

L'iscrizione all'Albo è gratuita, e può essere fatta dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari presentando domanda all'Ufficio Protocollo su carta semplice indirizzata al Sindaco.

Riferimenti normativi

Legge 10 aprile 1951 n. 287 - Riordinamento dei giudici d'Assise.


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